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Sospensione del giudizio finale

A) Criteri per la “non ammissione alla classe successiva”

Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, constata:

    • la presenza di gravi e diffuse insufficienze, tali da determinare un’evidente carenza nella preparazione complessiva
    • la presenza d’incompletezze nella preparazione di altre discipline
    • l’esito negativo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia, come risulta dai registri personali dei Docenti, dai Verbali dei Consigli di Classe e dalla documentazione prodotta
    • l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e i contenuti propri delle discipline interessate e, in generale, di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva
    • la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza
    • le scarse attitudini dell’alunno/a organizzare lo studio in maniera autonoma
    • il metodo di lavoro non adeguato, e le capacità logiche e di rielaborazione personale molto limitate
    • la partecipazione passiva, l’impegno inadeguato e lo scarso interesse.

B) Criteri per la “sospensione del giudizio” di ammissione alla classe successiva

Per tutte le classi il criterio di sospensione del giudizio sarà il seguente:

  • un numero di insufficienze proporzionale al numero di materie del curricolo (fino a 3 o fino 4 per il curricolo di 12 materie, di cui 1 o 2 dovranno essere non gravi).

In presenza di insufficienze di qualsiasi gravità, per la sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione a:

    • l’esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
    • l’attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma
    • l’incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi minimi
    • la progressione rispetto al livello di partenza
    • i comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi.

 

C) Il recupero del debito formativo

Agli studenti per i quali vengono registrate lacune in alcune discipline, viene assegnato un “debito formativo” da recuperare.

Al fine di consentire loro di presentarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo avendo svolto il lavoro necessario per colmare le lacune rimaste, e avendo assorbito, così, il proprio “debito formativo”, gli insegnanti consegneranno agli studenti dei lavori mirati da svolgere nei mesi estivi.

La consegna dei lavori da effettuare nella pausa estiva, accompagnata da una “restituzione”, cioè da una spiegazione a ciascuno studente delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Classe ad assumere le sue decisioni (promozione, assegnazione di quali debiti e perché, non promozione) avviene una volta terminate le lezioni e conclusi gli scrutini finali.

Durante l’estate la scuola proporrà corsi di recupero obbligatori agli studenti che devono recuperare debiti. In particolare prima dell’inizio delle lezioni verranno organizzate delle verifiche necessarie per valutare se il lavoro estivo è stato svolto e il debito recuperato.

Se il lavoro sarà stato svolto con impegno e serietà e se le lacune saranno state colmate, eventualmente anche in presenza di un’ulteriore necessità di lavoro individuale, allora lo studente avrà saldato il proprio debito formativo.

Se, al contrario, il lavoro estivo non sarà stato svolto con la necessaria serietà e, conseguentemente, le lacune non saranno state colmate, e non saranno stati raggiunti gli obiettivi minimi in tutte le discipline interessate alla sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe potrà decidere di non promuovere l’alunno negli scrutini di settembre.

Ultima revisione il 09-12-2022