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Cosa posso pagare?

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Con il servizio Pago In Rete puoi pagare:

  • Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario.
    L'importo è di 6,04 euro.
  • Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.
    L'importo è di 15,13 euro.
  • Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
    L'importo è di 12.09 euro.
    Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
  • Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
    L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori.

  • Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche
  • Contributi per spettacoli didattici o iniziative didattiche

  • Contributo scolastico
    In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E' pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d'ufficio, subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
    I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

Ultima revisione il 13-07-2020