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Permessi permanenti per attività sportive

Il nostro Istituto ha una tradizione consolidata di rispetto e attenzione per le esigenze degli studenti che praticano sport a livello agonistico, soprattutto quando ciò comporta l’inevitabile necessità di conciliare la frequenza scolastica con un elevato numero di impegni sportivi. Viene infatti riconosciuta la valenza educativa della pratica delle discipline sportive e il loro potenziale positivo per il successo formativo degli studenti.

Per poter considerare valido l’anno scolastico, la normativa vigente richiede che lo studente frequenti almeno i tre quarti del monte ore totale previsto (1056 ore per il tecnico e il tecnologico, 1155 per il Corso delle Relazioni per la sperimentazione del Diploma in quattro anni, 891 per il biennio del Liceo sportivo e 990 per il triennio del Liceo sportivo). Le Istituzioni scolastiche possono deliberare motivate e straordinarie deroghe (art. 14, comma 7 D.P.R. 122/2009 e C.M. 20/2011) per assenze documentate e continuative, purché tali assenze non pregiudichino ai docenti la possibilità di procedere ad una valutazione adeguata.

Nello specifico si possono configurare due tipologie di assenza:

Assenze per la partecipazione a manifestazioni sportive

Assenze per la partecipazione a gare o competizioni sportive.
Si giustificano sul libretto delle assenze come qualunque altra assenza.
È necessario richiedere una dichiarazione alla propria Società sportiva in cui si certifichi che lo studente, in quella data, ha partecipato all’evento sportivo. Tale dichiarazione deve essere consegnata al Delegato di classe.

Uscita anticipata permanente per lo svolgimento degli allenamenti

Il permesso permanente viene accordato previa compilazione di un apposito modulo allegato alla presente o da richiedere alla segreteria alunni della propria sede (è anche disponibile sul sito della scuola).

NB: deve essere necessariamente corredato da una Dichiarazione della propria Società sportiva in cui si certifichino i giorni e orari degli allenamenti.

NB: solo in questo caso lo studente minorenne può uscire dalla scuola anche se non accompagnato da un familiare maggiorenne o suo delegato.

È opportuno ricordare agli studenti e alle loro famiglie che:

  • l’esonero dalle lezioni per potersi dedicare alle attività sportive non autorizza a tralasciare lo studio e gli impegni scolatici;
  • non è possibile non frequentare mai il monte ore complessivo di una singola materia. Lo studente deve garantire una presenza minima sufficiente a permettere al Docente di poterlo valutare (es. Scienze motorie con 2 sole ore settimanali il pomeriggio o altre discipline con 1 o 2 ore settimanali tutte concentrate nel giorno in cui si chiede di potersi assentare per gli allenamenti), saltando, periodicamente, gli allenamenti, magari concordando con il Docente il giorno, in modo da permettergli interrogazioni o verifiche;
  • il Consiglio di classe dovrà formalizzare un Piano didattico personalizzato (PdP) qualora gli impegni sportivi fossero tali da rendere problematiche le valutazioni degli apprendimenti in alcune materie, definendo gli obiettivi minimi e pianificando verifiche e interrogazioni e gli eventuali interventi di recupero. Se lo studente possiede i requisiti previsti dal MIUR e certificati dalla Federazione Sportiva di appartenenza, sarà inserito nel Progetto “Studente-Atleta di alto livello”.
  • in assenza di un adeguato numero di verifiche, non potendo esprimere una valutazione corretta in tutte le discipline, qualora lo studente abbia suberato il numero massimo di ore di assenza, NON sarà possibile andare in deroga sulla validità dell’anno scolastico e, pertanto, lo studente non sarà ammesso alla classe successiva.

Si allega il modulo per formalizzare la richiesta di esonero per attività sportive.

Allegati

Circ. n. 019 - Allegato 2 - Richiesta esonero lezioni per pratica attività sportive - STUDENTI MAGGIORENNI (Rev. Settembre 2019).pdf

Circ. n. 019 - Allegato 1 - Richiesta esonero lezioni per pratica attività sportive - STUDENTI MINORENNI (Rev. Settembre 2019).pdf

Ultima revisione il 15-09-2020